Archivia Marzo 2022

NUOVA DISCIPLINA PRESTAZIONI OCCASIONALI

Debhorah Di Rosa – Consulente del lavoro in Ragusa
E’ operativa dal 28 marzo la nuova piattaforma online per la comunicazione delle
collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro. Si
tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati
che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni
amministrative fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura
previgente di comunicazione via e-mail. Una infografica spiega come funziona la
piattaforma telematica e come deve essere compilato il modulo online.
Novità procedurale di indiscutibile rilievo per i committenti di prestazioni occasionali è
rappresentata dall’avvio della procedura telematica di comunicazione, sul portale dei
servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Si tratta di una nuova modalità di comunicazione preventiva volta a sostituire l’attuale
provvisoria procedura di invio, tramite posta elettronica, dei dati relativi alle prestazioni.
Quadro normativo
E’ in vigore dal 21 dicembre 2021 l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il
committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice
civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL)
competente per territorio.
Leggi anche Obbligo di comunicazione delle prestazioni occasionali: in quali casi. Attenzione
alle sanzioni
I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di
comunicazione sono:

  • l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di
    realizzazione dell’opera;
  • l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;
  • il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
  • l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
  • la corresponsione di un corrispettivo.
    Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000
    euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.
    Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla
    Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale
    previsto.
    Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.
    Procedura telematica di comunicazione preventiva
    Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale
    servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo
    “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:
    Sezione 1
    Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:
  • codice fiscale o partita iva;
  • denominazione;
  • sede legale.
    Sezione 2
    Lavoratore autonomo, in cui inserire:
  • codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo
    di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);
  • dati anagrafici;
  • cittadinanza;
  • estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;
  • domicilio del prestatore.
    Sezione 3
    Rapporto di lavoro, che include:
  • data di inizio;
  • durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere
    alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;
    N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha
    fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco
    temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova
    comunicazione.
  • descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;
  • compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di
    importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);
  • sede di lavoro.
    Sezione 4
    Dati invio, che contiene:
  • dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).
    Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:
  • la data di trasmissione della comunicazione;
  • il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione
    precedente.
    Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun
    controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone
    una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.
    Periodo transitorio
    La nota INL n. 573 del 2022 ha previsto altresì un periodo transitorio, valido fino al 30 aprile
    2022 in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo
    specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.
    Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:
  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta
    l’opera o il servizio
  • compenso previsto.
    Soggetti esclusi
    Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:
  • gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono
    esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori
    autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di
    imprenditori;
  • le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della
    normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la
    figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
  • i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le
    prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i
    lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori
    di articoli e testi;
  • i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello
    spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
  • gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la
    comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di
    imprenditori;
  • le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
  • i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
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  • i partiti politici;
  • le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti
    vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi
    relativi ai fattori produttivi;
  • le ONLUS.
    Leggi anche:
  • Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione escluso per le prestazioni
    intellettuali
  • Lavoratori autonomi occasionali: chi non è soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva –
    Infografica
    Sanzioni
    L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al
    committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500,
    non diffidabile.